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ARTICOLO 1 -
L'Associazione " GRUPPO
RICERCA STORICA ONLUS " è
un'Associazione culturale, Organizzazione
non Lucrativa di Utilità Sociale con
sede in Adrara S. Martino ( BG ) via Aia
Promiscua. |
ARTICOLO
2 -
L'Associazione ha lo scopo di: |
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provvedere
alla conservazione ed alla
diffusione della storia, della
cultura, delle tradizioni, del
folklore della comunità di
Adrara S. Martino; |
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provvedere
alla pubblicazione di volumi di
storia locale; |
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raccogliere,
catalogare e mettere a
disposizione di tutti ( studiosi,
studenti e lettori ) le
pubblicazioni del " Fondo
di storia locale bergamasca
"; |
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realizzare
qualsiasi tipo di iniziativa utile
alla diffusione della " cultura ",
anche attraverso l' istituzione di
borse di studio o la
sponsorizzazione di manifestazioni
di carattere culturale; |
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svolgere
attività didattica
attraverso il coinvolgimento degli
alunni delle scuole della
comunità di Adrara S.
Martino e dei paesi
vicini; |
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organizzare,
diffondere e pubblicizzare
manifestazioni di carattere
culturale; |
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raccogliere,
catalogare, studiare, conservare
tutto ciò che riguarda la
tradizione domestica, artigianale
ed agricola della comunità
adrarese |
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ARTICOLO
3 L'Associazione
può svolgere le attività
direttamente finalizzate a conseguire lo
scopo sociale indicate nel precedente comma
e le attività direttamente connesse o
di quelle accessorie per natura a quelle
statutarie, in quanto integrative delle
stesse. |
ARTICOLO
4 - La durata
dell'Associazione è illimitata. |
| Il suo scioglimento
è deliberato dall'Assemblea con la
maggioranza dei 2/3 ( due terzi ) dei Soci,
che provvederà alla nomina di uno o
più liquidatori, determinandone i
poteri. |
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ARTICOLO
5 -
L'Associazione si compone di un numero
illimitato di associati.
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| Possono essere soci
tutti coloro che si dichiarano d'accordo e
si conformino agli scopi dell'Associazione,
siano in regola con il pagamento delle quote
sociali e rispettino il presente Statuto. |
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ARTICOLO
6 - Tutti i
soci hanno uguali diritti; il diritto di
voto in Assemblea generale ordinaria e
straordinaria è
attribuito a tutti i soci che
risultano iscritti al momento della
convocazione dell'Assemblea.
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| I soci ricevono
gratuitamente le pubblicazioni (
o quant'altro ) dell'Associazione e godono
di altre modiche facilitazioni sociali. |
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ARTICOLO
7 - Gli
associati si distinguono in: soci fondatori, soci benefattori, soci ordinari.
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I soci fondatori sono
coloro che hanno partecipato alla
costituzione dell'Associazione;
partecipano all'Assemblea con voto
deliberativo e fra essi viene
eletto uno dei membri del collegio
arbitrale nelle ipotesi previste
nel successivo articolo 19; fanno
parte di diritto del Consiglio di
Amministrazione. |
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Durante la
vita sociale, l'Assemblea
potrà attribuire la
qualifica di socio fondatore anche
a soci ordinari. |
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I soci benefattori sono
tutte quelle persone fisiche o
enti che, a vario titolo,
contribuiscono, con donazioni o
altro, alle entrate
dell'Associazione. |
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Partecipano
con pieno diritto e con voto
deliberativo all'Assemblea. |
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I soci ordinari sono
tutti gli altri associati che sono
obbligati al versamento della
quota annuale nella misura
stabilita dal Consiglio di
Amministrazione. |
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Ove in
regola con tale versamento ,
partecipano con pieno diritto e
con voto deliberativo
all'Assemblea. |
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ARTICOLO
8 - I soci
cessano di appartenere all'Associazione:
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per
recesso; |
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per
decadenza; |
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per
esclusione |
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ARTICOLO
9 - Sono organi
dell'Associazione:
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l'Assemblea;
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il
Consiglio di Amministrazione;
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il
Presidente Onorario;
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il
Presidente dell'Associazione;
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il Vice
Presidente;
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il
Segretario;
|
il
Tesoriere. |
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ARTICOLO
10 - L'Assemblea
è la riunione in forma collegiale
di tutti gli associati.
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All'Assemblea sono demandate tutte
le decisioni concernenti
l'attività necessaria per
il conseguimento delle
finalità associative..
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L'Assemblea deve riunirsi almeno
una volta all'anno ed entro il
primo trimestre. |
L'Assemblea è convocata con
delibera del Consiglio di
Amministrazione e viene comunicata
tramite lettera consegnata a mano,
inviata per posta, via fax, via
e.mail o con ogni altro mezzo
idoneo. |
E'
convocata in via ordinaria e, in
via straordinaria, quando il
Consiglio di Amministrazione lo
ritenga opportuno o vi sia la
richiesta di almeno un decimo di
tutti gli associati i quali devono
indicare l'argomento della
riunione. |
Ogni
partecipante all'Assemblea ha
diritto ad un solo voto. |
I soci
possono farsi rappresentare
nell'Assemblea da altro associato
purché munito di delega
scritta; non si può essere
portatori di più di due
deleghe. |
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ARTICOLO
11 - L'Assemblea
riunita in via ordinaria:
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approva il
bilancio consuntivo ed
eventualmente, se predisposto,
quello preventivo; |
nomina per
elezione, a scrutinio segreto o
con tre distinte votazioni, il
Presidente dell'Associazione, il
Vice Presidente e i tre membri eletti
del Consiglio di Amministrazione.
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ARTICOLO
12 - L'Assemblea
è validamente costituita, in prima
convocazione, quando sia presente la
metà degli associati aventi diritto
a voto deliberativo; in seconda
convocazione qualunque sia il numero degli
intervenuti.
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Le
delibere, salvo quelle aventi ad
oggetto le modifiche dello Statuto
e lo scioglimento
dell'Associazione, sono approvate
in prima convocazione ove
ottengano la maggioranza assoluta
dei voti; in seconda convocazione
ove ottengano la maggioranza
relativa dei voti. |
Le
modifiche allo Statuto sono
validamente approvate solo se
ottengono la maggioranza assoluta
dei voti spettanti a tutti gli
associati con diritto a voto
deliberativo; in seconda
convocazione è sufficiente
la maggioranza dei presenti; lo
scioglimento dell'Associazione
è validamente deliberato
solo se ottiene il voto favorevole
di almeno tre quarti degli
associati aventi diritto a voto
deliberativo. |
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ARTICOLO
13 - Il
Consiglio di Amministrazione è
composto da:
|
il
Presidente Onorario; |
il
Presidente dell'Associazione che
lo presiede; |
il Vice
Presidente; |
tutti i
soci fondatori che svolgeranno le
funzioni di Consiglieri; |
il
Segretario;
|
il
Tesoriere; |
tre
consiglieri nominati
dall'Assemblea di tutti i soci
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ARTICOLO
14 - Il
Presidente Onorario è eletto dal
Consiglio di Amministrazione tra i suoi
membri o anche tra gli associati non
facenti parte del Consiglio stesso.
E' eletto tenendo
conto delle sue doti di esperienza, di
conoscenza e di moralità ed
è la Rappresentanza Ufficiale,
insieme al Presidente, dell'Associazione
in tutte le manifestazioni alle quali
è invitata.
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ARTICOLO
15 - Il
Presidente dell'Associazione è
eletto dall'Assemblea dei soci.
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| Dura in carica due
anni. Rappresenta l'Associazione e ne
manifesta la volontà. |
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ARTICOLO
16 - Il Vice
Presidente dell'Associazione è
eletto dall'Assemblea dei soci.
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Dura in
carica due anni. Sostituisce il
Presidente in casi di assenza o di
impedimenti temporanei.
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In caso di
impedimento definitivo, per
qualsiasi motivo, del Presidente
rimane in carico per gli affari
ordinari e per la convocazione,
entro un mese, dell'Assemblea per
l'elezione di tutte le cariche
associative. |
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ARTICOLO
17 - Il Segretario
è nominato dal Consiglio, anche tra
gli associati non facenti parte del
Consiglio stesso; ha il compito di
verbalizzare le sedute del Consiglio in un
registro e dura in carica per tutto il
periodo per il quale il Consiglio lo ha
nominato. |
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ARTICOLO
18 - Il
Tesoriere è nominato dal Consiglio,
anche tra gli associati non facenti parte
del Consiglio stesso; ha il compito di
tenere la contabilità
dell'Associazione e dura in carica per
tutto il periodo per il quale il Consiglio
lo ha nominato.
|
Si
può avvalere della
collaborazione dei membri del
Consiglio di Amministrazione.
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ARTICOLO
19 - I titolari
degli organi associativi decadono:
|
per
dimissioni; |
per
revoca, quando non esplichino
più l'attività
associativa inerente alla loro
carica o quando siano intervenuti
gravi motivi o per compiuto
mandato. |
| * La
revoca viene deliberata dal
Consiglio di Amministrazione,
sentito l'interessato. |
| * Le
dimissioni, o la revoca, del
Presidente dell'Associazione
comporta la decadenza di tutti gli
organi statutari. In tal caso si
applica la disposizione di cui al
precedente articolo 15 comma 4. |
Le
dimissioni o la revoca degli altri
membri del Consiglio di
Amministrazione determinano la
loro sostituzione con il primo dei
non eletti nell'ultima Assemblea,
il quale rimane in carica fino
alla scadenza della durata
originaria dell'organo
associativo. |
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ARTICOLO
20 - Tutte
le controversie che dovessero insorgere tra
gli associati e l’Associazione,saranno
sottoposte al giudizio di un Collegio
Arbitrale composto da tre arbitri:il primo
nominato dal socio;il secondo eletto fra i
soci fondatori ed il terzo nominato dai primi
due arbitri tra gli altri associati. |
ARTICOLO
21 - Avverso
la decisione del Collegio Arbitrale la parte
soccombente può ricorrere al giudizio
inappellabile dell’Assemblea di tutti i
soci.Il ricorso deve essere proposto a pena
di decadenza nel termine di trenta giorni
dalla comunicazione della decisione del
Collegio Arbitrale. |
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ARTICOLO
22 - Il
patrimonio dell'Associazione è
costituito dalle entrate delle quote
associative, dai beni acquistati o
pervenuti da privati o Enti, dalle
contribuzioni o donazioni dei soci,
privati o Enti o da altro.
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E' fatto
divieto di distribuire utili,
avanzi e fondi di gestione
comunque denominati. |
In caso di
estinzione dell'Associazione, i
beni residui dopo la liquidazione
saranno devoluti ad altre
Associazioni ONLUS secondo la
delibera dell'Assemblea che decide
lo scioglimento. |
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ARTICOLO
23 - Il presente
Statuto sarà consegnato ad ogni nuovo
socio iscritto. |
Per quanto
non previsto dal presente Statuto,
valgono le norme del Codice
Civile. |
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Il presente
Statuto è stato approvato nella
riunione del 02 luglio 2002 dai Soci
Fondatori.
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