| I
soci ricevono gratuitamente le pubblicazioni
( o quant'altro ) dell'Associazione e godono di
altre modiche facilitazioni sociali. |
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ARTICOLO
7 -
Gli associati si distinguono in: soci
fondatori,
soci
benefattori,
soci
ordinari.
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I
soci
fondatori
sono coloro che hanno partecipato alla
costituzione dell'Associazione; partecipano
all'Assemblea con voto deliberativo e fra essi
viene eletto uno dei membri del collegio arbitrale
nelle ipotesi previste nel successivo articolo 19;
fanno parte di diritto del Consiglio di
Amministrazione. |
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Durante
la vita sociale, l'Assemblea potrà attribuire la
qualifica di socio fondatore anche a soci
ordinari. |
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I
soci
benefattori
sono tutte quelle persone fisiche o enti che, a
vario titolo, contribuiscono, con donazioni o
altro, alle entrate dell'Associazione. |
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Partecipano
con pieno diritto e con voto deliberativo
all'Assemblea. |
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I
soci
ordinari
sono tutti gli altri associati che sono obbligati
al versamento della quota annuale nella misura
stabilita dal Consiglio di Amministrazione. |
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Ove
in regola con tale versamento , partecipano con
pieno diritto e con voto deliberativo
all'Assemblea. |
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ARTICOLO
8
- I soci cessano di appartenere all'Associazione:
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per
recesso; |
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per
decadenza; |
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per
esclusione |
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ARTICOLO
9
- Sono organi dell'Associazione:
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l'Assemblea;
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il Consiglio di Amministrazione;
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il Presidente Onorario;
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il Presidente dell'Associazione;
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il Vice Presidente;
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il
Segretario;
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il
Tesoriere.
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ARTICOLO
10
- L'Assemblea è la riunione in forma collegiale di tutti
gli associati.
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All'Assemblea
sono demandate tutte le decisioni concernenti
l'attività necessaria per il conseguimento delle
finalità associative..
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L'Assemblea
deve riunirsi almeno una volta all'anno ed entro
il primo trimestre.
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L'Assemblea
è convocata con delibera del Consiglio di
Amministrazione e viene comunicata tramite lettera
consegnata a mano, inviata per posta, via fax, via
e.mail o con ogni altro mezzo idoneo.
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E'
convocata in via ordinaria e, in via
straordinaria, quando il Consiglio di
Amministrazione lo ritenga opportuno o vi sia la
richiesta di almeno un decimo di tutti gli
associati i quali devono indicare l'argomento
della riunione.
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Ogni
partecipante all'Assemblea ha diritto ad un solo
voto.
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I
soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da
altro associato purché munito di delega scritta;
non si può essere portatori di più di due
deleghe.
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ARTICOLO
11
- L'Assemblea riunita in via ordinaria:
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approva il bilancio consuntivo ed eventualmente,
se predisposto, quello preventivo; |
nomina
per elezione, a scrutinio segreto o con tre
distinte votazioni, il Presidente
dell'Associazione, il Vice Presidente e i tre
membri eletti del Consiglio di
Amministrazione.
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ARTICOLO
12 -
L'Assemblea è validamente costituita, in prima
convocazione, quando sia presente la metà degli associati
aventi diritto a voto deliberativo; in seconda
convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
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Le
delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le
modifiche dello Statuto e lo scioglimento
dell'Associazione, sono approvate in prima
convocazione ove ottengano la maggioranza assoluta
dei voti; in seconda convocazione ove ottengano la
maggioranza relativa dei voti.
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Le
modifiche allo Statuto sono validamente approvate
solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti
spettanti a tutti gli associati con diritto a voto
deliberativo; in seconda convocazione è
sufficiente la maggioranza dei presenti; lo
scioglimento dell'Associazione è validamente
deliberato solo se ottiene il voto favorevole di
almeno tre quarti degli associati aventi diritto a
voto deliberativo.
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ARTICOLO
13
- Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
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il
Presidente Onorario;
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il
Presidente dell'Associazione che lo presiede;
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il
Vice Presidente;
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tutti
i soci fondatori che svolgeranno le funzioni di
Consiglieri;
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il
Segretario;
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il
Tesoriere;
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tre
consiglieri nominati dall'Assemblea di tutti i
soci
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ARTICOLO
14
- Il Presidente Onorario è eletto dal Consiglio di
Amministrazione tra i suoi membri o anche tra gli
associati non facenti parte del Consiglio stesso.
E' eletto tenendo conto delle sue doti di esperienza, di
conoscenza e di moralità ed è la Rappresentanza
Ufficiale, insieme al Presidente, dell'Associazione in
tutte le manifestazioni alle quali è invitata.
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ARTICOLO
15 -
Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea
dei soci.
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| Dura
in carica due anni. Rappresenta l'Associazione e ne
manifesta la volontà. |
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ARTICOLO
16
- Il Vice Presidente dell'Associazione è eletto
dall'Assemblea dei soci.
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Dura
in carica due anni. Sostituisce il Presidente in
casi di assenza o di impedimenti temporanei.
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In
caso di impedimento definitivo, per qualsiasi
motivo, del Presidente rimane in carico per gli
affari ordinari e per la convocazione, entro un
mese, dell'Assemblea per l'elezione di tutte le
cariche associative.
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ARTICOLO
17
- Il Segretario è nominato dal Consiglio, anche tra gli
associati non facenti parte del Consiglio stesso; ha il
compito di verbalizzare le sedute del Consiglio in un
registro e dura in carica per tutto il periodo per il
quale il Consiglio lo ha nominato. |
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ARTICOLO
18
- Il Tesoriere è nominato dal Consiglio, anche tra gli
associati non facenti parte del Consiglio stesso; ha il
compito di tenere la contabilità dell'Associazione e dura
in carica per tutto il periodo per il quale il Consiglio
lo ha nominato.
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Si
può avvalere della collaborazione dei membri del
Consiglio di Amministrazione.
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ARTICOLO
19
- I titolari degli organi associativi decadono:
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per
dimissioni;
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per
revoca, quando non esplichino più l'attività
associativa inerente alla loro carica o quando
siano intervenuti gravi motivi o per compiuto
mandato.
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| *
La revoca viene deliberata dal Consiglio di
Amministrazione, sentito l'interessato. |
| *
Le
dimissioni, o la revoca, del Presidente
dell'Associazione comporta la decadenza di tutti
gli organi statutari. In tal caso si applica la
disposizione di cui al precedente articolo 15
comma 4.
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Le dimissioni o la revoca degli altri membri del
Consiglio di Amministrazione determinano la loro
sostituzione con il primo dei non eletti
nell'ultima Assemblea, il quale rimane in carica
fino alla scadenza della durata originaria
dell'organo associativo. |
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ARTICOLO
20
- Tutte le
controversie che dovessero insorgere tra gli associati e
l’Associazione,saranno sottoposte al giudizio di un
Collegio Arbitrale composto da tre arbitri:il primo
nominato dal socio;il secondo eletto fra i soci fondatori
ed il terzo nominato dai primi due arbitri tra gli altri
associati.
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ARTICOLO
21
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Avverso la decisione del Collegio Arbitrale la parte
soccombente può ricorrere al giudizio inappellabile
dell’Assemblea di tutti i soci.Il ricorso deve essere
proposto a pena di decadenza nel termine di trenta giorni
dalla comunicazione della decisione del Collegio
Arbitrale. |
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ARTICOLO
22
- Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle
entrate delle quote associative, dai beni acquistati o
pervenuti da privati o Enti, dalle contribuzioni o
donazioni dei soci, privati o Enti o da altro.
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E'
fatto divieto di distribuire utili, avanzi e fondi
di gestione comunque denominati.
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In
caso di estinzione dell'Associazione, i beni
residui dopo la liquidazione saranno devoluti ad
altre Associazioni ONLUS secondo la delibera
dell'Assemblea che decide lo scioglimento.
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ARTICOLO
23
- Il presente Statuto sarà consegnato ad ogni nuovo socio
iscritto.
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Per
quanto non previsto dal presente Statuto, valgono
le norme del Codice Civile.
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Il
presente Statuto è stato approvato nella riunione
del 02 luglio 2002 dai
Soci Fondatori.
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