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Dell'Associazione

Gruppo Ricerca Storia di Adrara S.Martino

ARTICOLO 1 - L'Associazione  " GRUPPO RICERCA STORICA ONLUS " è un'Associazione culturale, Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale con sede in Adrara S. Martino ( BG ) via Aia Promiscua.
ARTICOLO 2 - L'Associazione ha lo scopo di:
   provvedere alla conservazione ed alla diffusione della storia, della cultura, delle tradizioni, del folklore della comunità di Adrara S. Martino;
   provvedere alla pubblicazione di volumi di storia locale;
   raccogliere, catalogare e mettere a disposizione di tutti ( studiosi, studenti e lettori ) le pubblicazioni del " Fondo di storia locale bergamasca ";
    realizzare qualsiasi tipo di iniziativa utile alla diffusione della " cultura ", anche attraverso l' istituzione di borse di studio o la sponsorizzazione di manifestazioni di carattere culturale;
   svolgere attività didattica attraverso il coinvolgimento degli alunni delle scuole della comunità di Adrara S. Martino  e dei paesi vicini;
   organizzare, diffondere e pubblicizzare manifestazioni di carattere culturale;
   raccogliere, catalogare, studiare, conservare tutto ciò che riguarda la tradizione domestica, artigianale ed agricola della comunità adrarese
ARTICOLO 3 L'Associazione può svolgere le attività direttamente finalizzate a conseguire lo scopo sociale indicate nel precedente comma e le attività direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
ARTICOLO 4 - La durata dell'Associazione è illimitata.
Il suo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 ( due terzi ) dei Soci, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

ARTICOLO 5 - L'Associazione si compone di un numero illimitato di associati.

Possono essere soci tutti coloro che si dichiarano d'accordo e si conformino agli scopi dell'Associazione, siano in regola con il pagamento delle quote sociali e rispettino il presente Statuto.

ARTICOLO 6 - Tutti i soci hanno uguali diritti; il diritto di voto in Assemblea generale ordinaria e straordinaria è attribuito a tutti i soci  che risultano iscritti al momento della convocazione dell'Assemblea.

I soci ricevono gratuitamente le pubblicazioni  ( o quant'altro ) dell'Associazione e godono di altre modiche facilitazioni sociali.

ARTICOLO 7 - Gli associati si distinguono in: soci fondatori, soci benefattori, soci ordinari.

   I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione; partecipano all'Assemblea con voto deliberativo e fra essi viene eletto uno dei membri del collegio arbitrale nelle ipotesi previste nel successivo articolo 19; fanno parte di diritto del Consiglio di Amministrazione.
   Durante la vita sociale, l'Assemblea potrà attribuire la qualifica di socio fondatore anche a soci ordinari.
   I soci benefattori sono tutte quelle persone fisiche o enti che, a vario titolo, contribuiscono, con donazioni o altro, alle entrate dell'Associazione.
   Partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'Assemblea.
   I soci ordinari sono tutti gli altri associati che sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
   Ove in regola con tale versamento , partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'Assemblea.

ARTICOLO 8 - I soci cessano di appartenere all'Associazione:

    per recesso;
    per decadenza;
    per esclusione

ARTICOLO 9 - Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea;  
il Consiglio di Amministrazione;
il Presidente Onorario;
il Presidente dell'Associazione;
il Vice Presidente;
il Segretario;
il Tesoriere.

ARTICOLO 10 - L'Assemblea è la riunione in forma collegiale di tutti gli associati.

All'Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative..
L'Assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno ed entro il primo trimestre.
L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio di Amministrazione e viene comunicata tramite lettera consegnata a mano, inviata per posta, via fax, via e.mail o con ogni altro mezzo idoneo.
E' convocata in via ordinaria e, in via straordinaria, quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo di tutti gli associati i quali devono indicare l'argomento della riunione.
Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto ad un solo voto.
I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; non si può essere portatori di più di due deleghe.

ARTICOLO 11 - L'Assemblea riunita in via ordinaria:

approva il bilancio consuntivo ed eventualmente, se predisposto, quello preventivo;
nomina per elezione, a scrutinio segreto o con tre distinte votazioni, il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente e i tre membri eletti del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12 - L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto a voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione, sono approvate in prima convocazione ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; in seconda convocazione ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.
Le modifiche allo Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo; in seconda convocazione è sufficiente la maggioranza dei presenti; lo scioglimento dell'Associazione è validamente deliberato solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo.

ARTICOLO 13 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

il Presidente Onorario;
il Presidente dell'Associazione che lo presiede;
il Vice Presidente;
tutti i soci fondatori che svolgeranno le funzioni di Consiglieri;
il Segretario;
il Tesoriere;
tre consiglieri nominati dall'Assemblea di tutti i soci

ARTICOLO 14 - Il Presidente Onorario è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri o anche tra gli associati non facenti parte del Consiglio stesso.

E' eletto tenendo conto delle sue doti di esperienza, di conoscenza e di moralità ed è la Rappresentanza Ufficiale, insieme al Presidente, dell'Associazione in tutte le manifestazioni alle quali è invitata.

ARTICOLO 15 - Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei soci.

Dura in carica due anni. Rappresenta l'Associazione e ne manifesta la volontà.

ARTICOLO 16 - Il Vice Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei soci.

Dura in carica due anni. Sostituisce il Presidente in casi di assenza o di impedimenti temporanei. 
In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carico per gli affari ordinari e per la convocazione, entro un mese, dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.
ARTICOLO 17 - Il Segretario è nominato dal Consiglio, anche tra gli associati non facenti parte del Consiglio stesso; ha il compito di verbalizzare le sedute del Consiglio in un registro e dura in carica per tutto il periodo per il quale il Consiglio lo ha nominato. 

ARTICOLO 18 - Il Tesoriere è nominato dal Consiglio, anche tra gli associati non facenti parte del Consiglio stesso; ha il compito di tenere la contabilità dell'Associazione e dura in carica per tutto il periodo per il quale il Consiglio lo ha nominato.

Si può avvalere della collaborazione dei membri del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 19 - I titolari degli organi associativi decadono:

per dimissioni;
per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica o quando siano intervenuti gravi motivi o per compiuto mandato.
* La revoca viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'interessato.
 * Le dimissioni, o la revoca, del Presidente dell'Associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente articolo 15 comma 4.
Le dimissioni o la revoca degli altri membri del Consiglio di Amministrazione determinano la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.
ARTICOLO 20 - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l’Associazione,saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri:il primo nominato dal socio;il secondo eletto fra i soci fondatori ed il terzo nominato dai primi due arbitri tra gli altri associati.
ARTICOLO 21 - Avverso la decisione del Collegio Arbitrale la parte soccombente può ricorrere al giudizio inappellabile dell’Assemblea di tutti i soci.Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale.

ARTICOLO 22 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, dai beni acquistati o pervenuti da privati o Enti, dalle contribuzioni o donazioni dei soci, privati o Enti o da altro.

E' fatto divieto di distribuire utili, avanzi e fondi di gestione comunque denominati.
In caso di estinzione dell'Associazione, i beni residui dopo la liquidazione saranno devoluti ad altre Associazioni ONLUS secondo la delibera dell'Assemblea che decide lo scioglimento.
ARTICOLO 23 - Il presente Statuto sarà consegnato ad ogni nuovo socio iscritto.
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile.

Il presente Statuto è stato approvato nella riunione del 02 luglio 2002 dai  Soci Fondatori.


 

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